IGM Consulting sas – Ambiente e Sicurezza sul Lavoro

IGM Consulting sas – Ambiente e Sicurezza sul Lavoro -

Conferme e Novità del D.Lgs 81/2008

  1. Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (art.17 comma 1).
  2. Obblighi del datore di lavoro a redigere documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI art.26 comma 1) in caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
  3. Il datore di lavoro deve provvedere afffinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale (art.36 comma 1 lett. a).
  4. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici ( art. 37 comma 4).
  5. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL (art.18, comma 1, lett. aa) il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  6. Il rappresentante (RLS) è eletto direttamente dai lavoratori (art.47 comma 2) nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
  7. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è  eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
  8. Il rappresentante (RLS) eletto deve frequentare corsi di formazione, la durata minima del corso è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento (art.37 comma 11).
  9. Il datore di lavoro deve convocare una riunione annuale nell’unità produttiva con più di 15 lavoratori (art.18, comma 1, lett. r).
  10. Il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP è tenuto a frequentare un corso di formazione minimo di 16 ore e successivamente corsi di aggiornamento.
  11. L’obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 Gennaio 1997 e agi esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n.626.
  12. Il datore di lavoro per addetti qualora utilizzino utensili e attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (es. carrelli elevatori) prende le misure necessarie affinchè ricevano una formazione adeguata e specifica ( art.71 comma 7).
  13. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori che utilizzano i videoterminali una formazione adeguata (art.71 comma 7).

 

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