IGM Consulting sas – Ambiente e Sicurezza sul Lavoro

IGM Consulting sas – Ambiente e Sicurezza sul Lavoro -

Procedure standardizzate valutazione dei rischi

Pubblicato sulla G. U. n. 285 del 6/12/2012 il Decreto Interministeriale del 30/11/2012

Articolo 1

1. Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81 2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare lavalutazione dei rischi, ai sensi dell’ articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 8112008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

3. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione “sicurezza nel lavoro”.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.

2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

 

 

Procedure standardizzate

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Conferme e Novità del D.Lgs 81/2008

  1. Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (art.17 comma 1).
  2. Obblighi del datore di lavoro a redigere documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI art.26 comma 1) in caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
  3. Il datore di lavoro deve provvedere afffinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale (art.36 comma 1 lett. a).
  4. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici ( art. 37 comma 4).
  5. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL (art.18, comma 1, lett. aa) il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  6. Il rappresentante (RLS) è eletto direttamente dai lavoratori (art.47 comma 2) nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
  7. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è  eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
  8. Il rappresentante (RLS) eletto deve frequentare corsi di formazione, la durata minima del corso è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento (art.37 comma 11).
  9. Il datore di lavoro deve convocare una riunione annuale nell’unità produttiva con più di 15 lavoratori (art.18, comma 1, lett. r).
  10. Il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP è tenuto a frequentare un corso di formazione minimo di 16 ore e successivamente corsi di aggiornamento.
  11. L’obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 Gennaio 1997 e agi esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n.626.
  12. Il datore di lavoro per addetti qualora utilizzino utensili e attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (es. carrelli elevatori) prende le misure necessarie affinchè ricevano una formazione adeguata e specifica ( art.71 comma 7).
  13. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori che utilizzano i videoterminali una formazione adeguata (art.71 comma 7).