Articolo 34 – Corso di informazione/formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.ai sensi del D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro che svolge i compiti prevenzione e protezione dei rischi é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento. L’obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
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- Corso con durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
- Rilascio attestato di frequenza